1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«6-bis. Le spese sostenute da imprese di produzione italiane e straniere, anche extraeuropee, per la realizzazione di studi di produzione e di teatri di posa sono oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 2 per le imprese italiane e della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento per le