Art. 4.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. Le spese sostenute da imprese di produzione italiane e straniere, anche extraeuropee, per la realizzazione di studi di produzione e di teatri di posa sono oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 2 per le imprese italiane e della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento per le

 

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imprese staniere. Le imprese straniere che investono almeno il 25 per cento del costo di produzione in Italia ricevono, altresì, dallo Stato un rimborso pari al 20 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate mediante adeguata certificazione».